IL TRIBUNALE 
 
    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nel   procedimento   n.
6910/2009 r.g.a.c. avente ad oggetto reclamo ex art. 2674-bis c.c.  e
113-ter disp. att. c.c. promosso da: V.F., nata a N., il primo giugno
19??, res.te in F. (NA) alla V.P. n. ??? c.f.: ???, rappr.ta e difesa
in virtu' di procura a margine del ricorso dall'Avv. Agata  Esposito,
entrambi  elett.te  domiciliati  in  Napoli   alla   Via   Immacolata
Concezione, n. 15, presso il dott. Antonio Ottaiano nei confronti  di
B.R., nato a F. (NA) il 27 novembre 19?? e res.te in F. alla V.P., n.
??? (c.f.: ???) e di Ufficio provinciale del territorio di  Napoli  -
Servizio di Pubblicita' Immobiliare, Circoscrizione di Napoli  2,  in
persona del Conservatore domiciliato presso la sede  in  Napoli  alla
Via Sant'Arcangelo a Baiano, n. 8, Napoli, e rappresentato per delega
del 16 dicembre 2009 (prot. n. 18951) dal Gerente Pietro Paolo Romano
e pubblico ministero presso la Procura della  Repubblica  di  Napoli,
Affari Civili. 
 
                              F a t t o 
 
    Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12 ottobre  2009  e
gia' notificato al Conservatore dei RR.II. Napoli 2 in data 9 ottobre
2009, F.V. ha proposto reclamo avverso la  trascrizione  con  riserva
(reg.  part.  34012,  reg.  gen.   46999)   eseguita   dal   predetto
Conservatore in data 28 luglio 2009 del  ricorso  contenente  domanda
giudiziale di separazione dei coniugi con addebito e, per quello  che
qui rileva, contestuali istanze di affidamento dei due figli minori e
di assegnazione della casa familiare sita in F. (NA) alla V.  P.,  n.
???, ricorso che la V. aveva proposto nei confronti del marito R.B. e
depositato nella Cancelleria di questo stesso  Tribunale  in  data  2
luglio 2009 (l'udienza di comparizione innanzi al Presidente e' stata
fissata per il 3 febbraio 2010). 
    Il reclamo con il pedissequo decreto di fissazione di udienza  e'
stato ritualmente notificato al B. (con notifica a mani  della  madre
dichiaratasi convivente), al Conservatore dei RR.II. e comunicato  al
p.m. sede. 
    All'udienza in  camera  di  consiglio  e'  comparso,  oltre  alla
reclamante,  soltanto  il  delegato  del  Conservatore  chiedendo  il
rigetto del reclamo. 
    L'accettazione con riserva della nota di  trascrizione  e'  stata
motivata con  l'assenza  di  una  disposizione  nell'ordinamento  che
consenta  di  trascrivere  la  domanda  di  assegnazione  della  casa
familiare  contenuta  nel  ricorso  per  separazione  considerata  la
tassativita' delle ipotesi di trascrizione delle  domande  giudiziali
previste dalla legge. 
    La V., deducendo la manifestata intenzione del marito, oberato da
numerosi debiti verso terzi, di procedere  alla  vendita  della  casa
coniugale  di  proprieta'  esclusiva  di   quest'ultimo,   intenzione
avvalorata dalla produzione in questa sede di copia di un  mandato  a
vendere che il B. ha conferito ad agenzia specializzata  nel  settore
immobiliare, e  richiamando  alcuni  precedenti  di  altri  tribunali
(decreti del Trib. di Venezia del 2 luglio 1993 e del Trib. di Milano
del 26 aprile  1997),  ha  insistito  nell'accoglimento  del  reclamo
avendo ragione di temere che nel lasso di tempo intercorrente tra  la
notificazione dell'atto introduttivo del processo di separazione e la
comparizione dei coniugi davanti  al  Presidente  del  Tribunale  per
l'udienza di cui all'art. 708 c.p.c., fissata per il 3 febbraio 2010,
l'immobile  possa  essere  alienato   a   terzi,   frustrando   cosi'
l'aspettativa della medesima e dei suoi due  figli  minori  a  vedere
garantita  la   continuita'   dell'ambiente   familiare   pur   nella
separazione dei coniugi. 
    Al termine dell'udienza il Tribunale ha riservato la decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Il Tribunale solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 155-quater c.c., 2652 e 2653 c.c. nella parte in cui  non
contemplano  la  trascrivibilita'   della   domanda   giudiziale   di
assegnazione  della  casa  familiare  contenuta  in  un  ricorso  per
separazione giudiziale nel quale si domandi altresi' l'affidamento di
figli  minori,  per  rendere  il   futuro   eventuale   provvedimento
opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo
la proposizione della domanda stessa. 
    Il  Collegio  ritiene  la  questione  rilevante  ai  fini   della
decisione sul reclamo e non manifestamente infondata. 
    Sotto il profilo della rilevanza si osserva che l'art. 155-quater
cod.civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006,  n.  54,  prescrive
nell'ultimo  periodo  del  primo  comma  che  il   provvedimento   di
assegnazione della casa familiare e' trascrivibile  e  opponibile  ai
terzi ai sensi dell'art. 2643 del medesimo codice. Nulla  stabilisce,
invece, in ordine alla trascrizione della  relativa  domanda  ne'  di
essa si occupano gli articoli 2652 e 2653 c.c. 
    Secondo la costante  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione
(sent. nn. 17391/2004, 4281/1996, 10434/1993,  1588/1993,  6182/1979,
4482/1976 in Giust. Civ. 1977, I, 460, Sez. unite  392/1963  in  Foro
it. 1963, I, 928, e 1029/1960 in  Giust.  Civ.  1960,  I,  1340),  la
trascrizione della domanda giudiziale, a differenza di  quella  degli
atti e dei provvedimenti (cfr.: art 2645 c.c.  e  Corte  cost.  sent.
318/2009), e'  ammessa  soltanto  nei  casi  tassativamente  indicati
(artt. 2652 e 2653 c.c.) e non esiste pertanto  una  trascrivibilita'
facoltativa ne' per analogia. 
    In virtu' di questo consolidato principio il Tribunale  non  puo'
aderire all'orientamento espresso invece nei due decreti citati dalla
reclamante nei quali si perviene  ad  affermare  la  trascrivibilita'
della domanda giudiziale  contenente  la  richiesta  di  assegnazione
della casa coniugale partendo dalla premessa che la norma  che  aveva
riconosciuto la  possibilita'  di  trascrivere  il  provvedimento  di
assegnazione (art. 6, comma 6, della legge n. 898/1970 in materia  di
divorzio la cui  disciplina  era  stata  estesa  al  procedimento  di
separazione dei coniugi dalla Corte costituzionale con la sentenza 27
luglio 1989, n. 454)  aveva  in  sostanza  automaticamente  integrato
l'art. 2643 e, conseguentemente, anche  l'art.  2652  o,  quantomeno,
l'art. 2653. Secondo, infatti, i predetti Tribunali,  il  riferimento
negli ultimi due articoli appena citati "...  agli  atti  soggetti  a
trascrizione di cui all'art. 2643 c.c. deve essere  inteso  non  alla
lettera, ma in via di interpretazione  sistematica,  tenuto  presente
che la ragione della norma che impone la trascrizione  della  domanda
giudiziale e' costituita dall'esigenza di evitare possibili  elusioni
della tutela nelle more del giudizio". 
    L'interpretazione cosi' riportata, pur espressa  in  un  contesto
normativo  in  parte  diverso   da   quello   attuale   per   effetto
dell'intervenuta novella di cui alla legge n. 54 del 2006,  non  puo'
essere condivisa da questo tribunale perche',  evidenziando  le  sole
rubriche degli articoli citati, si fonda sull'assunto non esplicitato
che tutte le domande relative ad  atti  soggetti  a  trascrizione  ai
sensi  dell'art.  2643  devono  essere  trascritte   mentre   occorre
osservare che l'art. 2652 c.c. prevede che  «si  devono  trascrivere,
qualora si riferiscano  ai  diritti  menzionati  nell'art.  2643,  le
domande giudiziali indicate dai numeri  seguenti,  agli  effetti  per
ciascuna  di  esse  previsti»  e,   quindi,   soltanto   le   domande
specificamente indicate e non tutte quelle comunque relative  a  tali
diritti. Lo stesso a dirsi per l'art. 2653  c.c.  che  contempla  nei
suoi numeri una serie eterogenea d'ipotesi. Inoltre, in entrambi  gli
articoli, il legislatore non  solo  ha  individuato  le  domande  che
devono essere trascritte, ma ha anche disciplinato  per  ciascuna  di
esse gli effetti dell'avvenuta trascrizione evidenziando in tal  modo
la specificita' di ogni ipotesi ivi prevista. 
    Di recente, comunque, la Corte di cassazione (sent. n. 13137  del
2006), esaminando un caso soggetto alla stessa disciplina  in  vigore
all'epoca delle due pronunce di merito richiamate  dalla  reclamante,
ha ribadito che atto trascrivibile non e' il ricorso per separazione,
ma soltanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare. 
    Le singole domande previste dagli artt.  2652  e  2653  c.c.  non
sono, inoltre, in alcun modo assimilabili all'istanza di assegnazione
della casa familiare contenuta nel ricorso  per  la  separazione  dei
coniugi  e,  quindi,  risulta  preclusa  anche  ogni  interpretazione
estensiva delle singole ipotesi contemplate dagli articoli citati. In
un tale contesto, il Collegio non ritiene che vi  siano  margini  per
praticare la via  dell'interpretazione  costituzionalmente  orientata
delle predette norme a fronte  della  chiarezza  del  dato  letterale
dell'art. 155-quater c.c.,  che  prevede  la  trascrizione  del  solo
provvedimento di assegnazione, e  della  tassativita',  costantemente
affermata  dalla  Corte  di  Cassazione,  delle  specifiche  ipotesi,
contemplate  dagli  altri  due  articoli  citati,  nelle   quali   e'
consentita la trascrizione delle domande giudiziali. 
    Invero, il generico  richiamo  all'art.  2643  operato  dall'art.
155-quater non permette neppure di ritenere che il legislatore  abbia
voluto riconoscere natura di diritto reale al diritto di  abitare  la
casa  familiare  e,  quindi,  la  possibilita'  di  provvedere   alla
trascrizione della relativa domanda ai sensi del n. 1 dell'art.  2653
e cio' perche' le ipotesi  previste  dall'art.  2643  non  riguardano
esclusivamente diritti reali ma anche  diritti  personali  (locazioni
ultranovennali, contratti societari, di associazione, di costituzione
di consorzi e di anticresi). Anzi,  per  alcuni  autori  il  richiamo
dell'art.  2643  c.c.,  e  non  all'art.  2644  c.c.  che  disciplina
specificamente     l'opponibilita'     della     trascrizione,     si
giustificherebbe proprio perche'  al  n.  8)  di  detto  articolo  e'
prevista la trascrizione delle locazioni  ultranovennali.  D'altronde
la giurisprudenza di legittimita' (Cass. nn.  25486/2008,  6192/2007,
4719/2006 e 5455/2003), pur nel vigore del precedente testo dell'art.
155 c.c., ha sempre riconosciuto al diritto di abitazione della  casa
familiare in sede  di  separazione  dei  coniugi  natura  di  diritto
personale di godimento e non di diritto reale. 
    Il principio  di  tassativita'  dei  casi  in  cui  e'  possibile
procedere alla trascrizione delle domande  giudiziali  non  consente,
pertanto, a questo tribunale di  accogliere  il  ricorso  perche'  la
domanda proposta dalla V. non rientra tra quelle previste dagli artt.
2652 e 2653 c.c.,  lacuna  alla  quale  non  puo'  supplirsi  in  via
interpretativa, e per questo motivo la questione che  si  solleva  e'
rilevante ai fini della decisione perche' da essa  dipendono  appunto
le sorti del proposto reclamo. 
    La questione e', inoltre, non manifestamente infondata. 
    L'art. 155-quater c.c. prevede, come detto, la  trascrizione  del
provvedimento di assegnazione della casa familiare ma non anche, come
gia' esposto, della relativa  domanda.  Il  coniuge  affidatario  dei
figli e assegnatario di detta casa, ma non anche  proprietario  della
medesima, puo' vedere, quindi, deluse le proprie aspettative nel caso
in cui terzi acquistino diritti sull'immobile proprio  nel  lasso  di
tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso  per  separazione
ed il provvedimento di assegnazione. 
    I rischi per il coniuge  che  chiede  l'assegnazione  della  casa
familiare sono ancora da ritenersi ancora maggiori  a  seguito  della
recente introduzione del predetto articolo. E', infatti,  consolidato
l'orientamento, confermato anche di recente dalla Corte di cassazione
(sez.  I,  sent.  18  settembre  2009,  n.  20144),  ma  sempre   con
riferimento  alla  precedente  disciplina,   che   il   provvedimento
giudiziale  di  assegnazione  della   casa   familiare   al   coniuge
affidatario, ancorche' non trascritto  e'  opponibile  al  successivo
terzo acquirente l'immobile, limitatamente al periodo  di  nove  anni
decorrenti dalla data del provvedimento ai sensi dell'art. 1599  c.c.
(«Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al
terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio  della
locazione») richiamato dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898/1970,
come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74; per  il
periodo  eccedente  i  nove  anni,  invece,   il   provvedimento   di
assegnazione in tanto e' opponibile al terzo acquirente in quanto sia
stato precedentemente trascritto. 
    Sennonche',  con  l'introduzione  dell'art.  155-quater  c.c.   e
l'espressa  previsione  della  trascrizione  del   provvedimento   di
assegnazione della casa familiare  pronunciato  nel  procedimento  di
separazione dei coniugi e della sua opponibilita' ai sensi  dell'art.
2643 c.c., si e' sostenuto in dottrina che la scelta del  legislatore
e'  stata  quella  di  disciplinare  l'opponibilita'   del   predetto
provvedimento non piu' ai sensi dell'art. 1599 c.c. bensi' secondo le
ordinarie  norme  in  tema  di  trascrizione  dei  diritti   indicati
dall'art. 2643 c.c. con la conseguenza che l'assegnazione della  casa
familiare andrebbe sempre trascritta per essere opponibile  ai  terzi
e, quindi, anche per i periodi inferiori al novennio. 
    In ogni caso la posizione del coniuge, affidatario della prole  e
assegnatario della casa familiare di proprieta' aliena, risulta priva
di tutela, nei confronti  di  coloro  che  hanno  acquistato  diritti
sull'immobile utilizzato come casa familiare tra la data del deposito
del ricorso e la pronuncia del provvedimento, oltre il  novennio  dal
provvedimento  di  assegnazione,  se  si  aderisce   all'orientamento
formatosi vigente la precedente disciplina, o sin dal  momento  della
pronuncia del provvedimento, se si ritiene invece  sempre  necessaria
la trascrizione per l'opponibilita' anche entro il novennio. 
    In  un  contesto  normativo  caratterizzato  dal   principio   di
responsabilita' genitoriale, dalla quale scaturisce  anche  l'obbligo
di assicurare alla prole,  pur  nella  separazione  dei  coniugi,  la
continuita'  dell'ambiente  familiare,  principio  considerato  dalla
Corte  costituzionale  a  tal  punto   immanente   nel   sistema   da
giustificare la trascrizione dei provvedimenti di assegnazione  della
casa familiare al genitore affidatario di prole  naturale  (sent.  n.
394 del 2005) cosi' come  riconosciuto  al  genitore  affidatario  di
prole  legittima,  la  descritta  situazione   appare   al   Collegio
irragionevole e la disciplina attuale di cui agli  artt.  155-quater,
2652 e 2653 c.c. deve ritenersi contraria ai principi  affermati  dai
seguenti articoli della Costituzione: 
        l'art. 3, perche' l'omessa previsione nei  predetti  articoli
del codice civile della fattispecie descritta lascia senza tutela, se
non, eventualmente, nei limiti del novennio  (ove  si  aderisce  alla
tesi sopra richiamata), il genitore, che non sia titolare di  diritti
reali o di godimento sull'immobile ed al quale sia stata affidata  la
prole, nei confronti dei terzi che abbiano acquistato  diritti  sulla
casa familiare tra  la  proposizione  del  ricorso  per  separazione,
contenente istanza di affidamento dei figli e di  assegnazione  della
predetta casa, e la pronuncia del provvedimento di assegnazione; 
        gli  artt.  3  e  24,  perche'  la  durata  del  processo  di
separazione  rischia  di  vanificare  le  aspettative   del   coniuge
affidatario e, quindi, dei figli sulla casa familiare  privandoli  di
ogni tutela nei confronti di terzi  che  abbiano  acquistato  diritti
sulla  predetta  casa  prima  che  il  giudice  si  sia   pronunciato
sull'istanza di assegnazione; 
        gli artt. 29, 30 e 31, perche' i predetti articoli del codice
civile non garantiscono  l'effettiva  conservazione  del  vincolo  di
destinazione  impresso  all'abitazione   domestica   nel   preminente
interesse morale e materiale dei figli i quali aspirano,  anche  dopo
la separazione dei genitori, a rimanere nel medesimo ambiente in  cui
hanno vissuto con i genitori. 
    Tanto premesso in  fatto  e  diritto,  deve  essere  disposta  la
sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale per la decisione sulla  questione  pregiudiziale
di   legittimita'   costituzionale,   siccome   rilevante    e    non
manifestamente infondata. 
    Alla Cancelleria sono affidati gli adempimenti di competenza,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.