IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento n. 6910/2009 r.g.a.c. avente ad oggetto reclamo ex art. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c. promosso da: V.F., nata a N., il primo giugno 19??, res.te in F. (NA) alla V.P. n. ??? c.f.: ???, rappr.ta e difesa in virtu' di procura a margine del ricorso dall'Avv. Agata Esposito, entrambi elett.te domiciliati in Napoli alla Via Immacolata Concezione, n. 15, presso il dott. Antonio Ottaiano nei confronti di B.R., nato a F. (NA) il 27 novembre 19?? e res.te in F. alla V.P., n. ??? (c.f.: ???) e di Ufficio provinciale del territorio di Napoli - Servizio di Pubblicita' Immobiliare, Circoscrizione di Napoli 2, in persona del Conservatore domiciliato presso la sede in Napoli alla Via Sant'Arcangelo a Baiano, n. 8, Napoli, e rappresentato per delega del 16 dicembre 2009 (prot. n. 18951) dal Gerente Pietro Paolo Romano e pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli, Affari Civili. F a t t o Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12 ottobre 2009 e gia' notificato al Conservatore dei RR.II. Napoli 2 in data 9 ottobre 2009, F.V. ha proposto reclamo avverso la trascrizione con riserva (reg. part. 34012, reg. gen. 46999) eseguita dal predetto Conservatore in data 28 luglio 2009 del ricorso contenente domanda giudiziale di separazione dei coniugi con addebito e, per quello che qui rileva, contestuali istanze di affidamento dei due figli minori e di assegnazione della casa familiare sita in F. (NA) alla V. P., n. ???, ricorso che la V. aveva proposto nei confronti del marito R.B. e depositato nella Cancelleria di questo stesso Tribunale in data 2 luglio 2009 (l'udienza di comparizione innanzi al Presidente e' stata fissata per il 3 febbraio 2010). Il reclamo con il pedissequo decreto di fissazione di udienza e' stato ritualmente notificato al B. (con notifica a mani della madre dichiaratasi convivente), al Conservatore dei RR.II. e comunicato al p.m. sede. All'udienza in camera di consiglio e' comparso, oltre alla reclamante, soltanto il delegato del Conservatore chiedendo il rigetto del reclamo. L'accettazione con riserva della nota di trascrizione e' stata motivata con l'assenza di una disposizione nell'ordinamento che consenta di trascrivere la domanda di assegnazione della casa familiare contenuta nel ricorso per separazione considerata la tassativita' delle ipotesi di trascrizione delle domande giudiziali previste dalla legge. La V., deducendo la manifestata intenzione del marito, oberato da numerosi debiti verso terzi, di procedere alla vendita della casa coniugale di proprieta' esclusiva di quest'ultimo, intenzione avvalorata dalla produzione in questa sede di copia di un mandato a vendere che il B. ha conferito ad agenzia specializzata nel settore immobiliare, e richiamando alcuni precedenti di altri tribunali (decreti del Trib. di Venezia del 2 luglio 1993 e del Trib. di Milano del 26 aprile 1997), ha insistito nell'accoglimento del reclamo avendo ragione di temere che nel lasso di tempo intercorrente tra la notificazione dell'atto introduttivo del processo di separazione e la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per l'udienza di cui all'art. 708 c.p.c., fissata per il 3 febbraio 2010, l'immobile possa essere alienato a terzi, frustrando cosi' l'aspettativa della medesima e dei suoi due figli minori a vedere garantita la continuita' dell'ambiente familiare pur nella separazione dei coniugi. Al termine dell'udienza il Tribunale ha riservato la decisione. D i r i t t o Il Tribunale solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 155-quater c.c., 2652 e 2653 c.c. nella parte in cui non contemplano la trascrivibilita' della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi altresi' l'affidamento di figli minori, per rendere il futuro eventuale provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo la proposizione della domanda stessa. Il Collegio ritiene la questione rilevante ai fini della decisione sul reclamo e non manifestamente infondata. Sotto il profilo della rilevanza si osserva che l'art. 155-quater cod.civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, prescrive nell'ultimo periodo del primo comma che il provvedimento di assegnazione della casa familiare e' trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2643 del medesimo codice. Nulla stabilisce, invece, in ordine alla trascrizione della relativa domanda ne' di essa si occupano gli articoli 2652 e 2653 c.c. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. nn. 17391/2004, 4281/1996, 10434/1993, 1588/1993, 6182/1979, 4482/1976 in Giust. Civ. 1977, I, 460, Sez. unite 392/1963 in Foro it. 1963, I, 928, e 1029/1960 in Giust. Civ. 1960, I, 1340), la trascrizione della domanda giudiziale, a differenza di quella degli atti e dei provvedimenti (cfr.: art 2645 c.c. e Corte cost. sent. 318/2009), e' ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati (artt. 2652 e 2653 c.c.) e non esiste pertanto una trascrivibilita' facoltativa ne' per analogia. In virtu' di questo consolidato principio il Tribunale non puo' aderire all'orientamento espresso invece nei due decreti citati dalla reclamante nei quali si perviene ad affermare la trascrivibilita' della domanda giudiziale contenente la richiesta di assegnazione della casa coniugale partendo dalla premessa che la norma che aveva riconosciuto la possibilita' di trascrivere il provvedimento di assegnazione (art. 6, comma 6, della legge n. 898/1970 in materia di divorzio la cui disciplina era stata estesa al procedimento di separazione dei coniugi dalla Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 1989, n. 454) aveva in sostanza automaticamente integrato l'art. 2643 e, conseguentemente, anche l'art. 2652 o, quantomeno, l'art. 2653. Secondo, infatti, i predetti Tribunali, il riferimento negli ultimi due articoli appena citati "... agli atti soggetti a trascrizione di cui all'art. 2643 c.c. deve essere inteso non alla lettera, ma in via di interpretazione sistematica, tenuto presente che la ragione della norma che impone la trascrizione della domanda giudiziale e' costituita dall'esigenza di evitare possibili elusioni della tutela nelle more del giudizio". L'interpretazione cosi' riportata, pur espressa in un contesto normativo in parte diverso da quello attuale per effetto dell'intervenuta novella di cui alla legge n. 54 del 2006, non puo' essere condivisa da questo tribunale perche', evidenziando le sole rubriche degli articoli citati, si fonda sull'assunto non esplicitato che tutte le domande relative ad atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 devono essere trascritte mentre occorre osservare che l'art. 2652 c.c. prevede che «si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti» e, quindi, soltanto le domande specificamente indicate e non tutte quelle comunque relative a tali diritti. Lo stesso a dirsi per l'art. 2653 c.c. che contempla nei suoi numeri una serie eterogenea d'ipotesi. Inoltre, in entrambi gli articoli, il legislatore non solo ha individuato le domande che devono essere trascritte, ma ha anche disciplinato per ciascuna di esse gli effetti dell'avvenuta trascrizione evidenziando in tal modo la specificita' di ogni ipotesi ivi prevista. Di recente, comunque, la Corte di cassazione (sent. n. 13137 del 2006), esaminando un caso soggetto alla stessa disciplina in vigore all'epoca delle due pronunce di merito richiamate dalla reclamante, ha ribadito che atto trascrivibile non e' il ricorso per separazione, ma soltanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare. Le singole domande previste dagli artt. 2652 e 2653 c.c. non sono, inoltre, in alcun modo assimilabili all'istanza di assegnazione della casa familiare contenuta nel ricorso per la separazione dei coniugi e, quindi, risulta preclusa anche ogni interpretazione estensiva delle singole ipotesi contemplate dagli articoli citati. In un tale contesto, il Collegio non ritiene che vi siano margini per praticare la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle predette norme a fronte della chiarezza del dato letterale dell'art. 155-quater c.c., che prevede la trascrizione del solo provvedimento di assegnazione, e della tassativita', costantemente affermata dalla Corte di Cassazione, delle specifiche ipotesi, contemplate dagli altri due articoli citati, nelle quali e' consentita la trascrizione delle domande giudiziali. Invero, il generico richiamo all'art. 2643 operato dall'art. 155-quater non permette neppure di ritenere che il legislatore abbia voluto riconoscere natura di diritto reale al diritto di abitare la casa familiare e, quindi, la possibilita' di provvedere alla trascrizione della relativa domanda ai sensi del n. 1 dell'art. 2653 e cio' perche' le ipotesi previste dall'art. 2643 non riguardano esclusivamente diritti reali ma anche diritti personali (locazioni ultranovennali, contratti societari, di associazione, di costituzione di consorzi e di anticresi). Anzi, per alcuni autori il richiamo dell'art. 2643 c.c., e non all'art. 2644 c.c. che disciplina specificamente l'opponibilita' della trascrizione, si giustificherebbe proprio perche' al n. 8) di detto articolo e' prevista la trascrizione delle locazioni ultranovennali. D'altronde la giurisprudenza di legittimita' (Cass. nn. 25486/2008, 6192/2007, 4719/2006 e 5455/2003), pur nel vigore del precedente testo dell'art. 155 c.c., ha sempre riconosciuto al diritto di abitazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Il principio di tassativita' dei casi in cui e' possibile procedere alla trascrizione delle domande giudiziali non consente, pertanto, a questo tribunale di accogliere il ricorso perche' la domanda proposta dalla V. non rientra tra quelle previste dagli artt. 2652 e 2653 c.c., lacuna alla quale non puo' supplirsi in via interpretativa, e per questo motivo la questione che si solleva e' rilevante ai fini della decisione perche' da essa dipendono appunto le sorti del proposto reclamo. La questione e', inoltre, non manifestamente infondata. L'art. 155-quater c.c. prevede, come detto, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare ma non anche, come gia' esposto, della relativa domanda. Il coniuge affidatario dei figli e assegnatario di detta casa, ma non anche proprietario della medesima, puo' vedere, quindi, deluse le proprie aspettative nel caso in cui terzi acquistino diritti sull'immobile proprio nel lasso di tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso per separazione ed il provvedimento di assegnazione. I rischi per il coniuge che chiede l'assegnazione della casa familiare sono ancora da ritenersi ancora maggiori a seguito della recente introduzione del predetto articolo. E', infatti, consolidato l'orientamento, confermato anche di recente dalla Corte di cassazione (sez. I, sent. 18 settembre 2009, n. 20144), ma sempre con riferimento alla precedente disciplina, che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ancorche' non trascritto e' opponibile al successivo terzo acquirente l'immobile, limitatamente al periodo di nove anni decorrenti dalla data del provvedimento ai sensi dell'art. 1599 c.c. («Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione») richiamato dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74; per il periodo eccedente i nove anni, invece, il provvedimento di assegnazione in tanto e' opponibile al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto. Sennonche', con l'introduzione dell'art. 155-quater c.c. e l'espressa previsione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare pronunciato nel procedimento di separazione dei coniugi e della sua opponibilita' ai sensi dell'art. 2643 c.c., si e' sostenuto in dottrina che la scelta del legislatore e' stata quella di disciplinare l'opponibilita' del predetto provvedimento non piu' ai sensi dell'art. 1599 c.c. bensi' secondo le ordinarie norme in tema di trascrizione dei diritti indicati dall'art. 2643 c.c. con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare andrebbe sempre trascritta per essere opponibile ai terzi e, quindi, anche per i periodi inferiori al novennio. In ogni caso la posizione del coniuge, affidatario della prole e assegnatario della casa familiare di proprieta' aliena, risulta priva di tutela, nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile utilizzato come casa familiare tra la data del deposito del ricorso e la pronuncia del provvedimento, oltre il novennio dal provvedimento di assegnazione, se si aderisce all'orientamento formatosi vigente la precedente disciplina, o sin dal momento della pronuncia del provvedimento, se si ritiene invece sempre necessaria la trascrizione per l'opponibilita' anche entro il novennio. In un contesto normativo caratterizzato dal principio di responsabilita' genitoriale, dalla quale scaturisce anche l'obbligo di assicurare alla prole, pur nella separazione dei coniugi, la continuita' dell'ambiente familiare, principio considerato dalla Corte costituzionale a tal punto immanente nel sistema da giustificare la trascrizione dei provvedimenti di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale (sent. n. 394 del 2005) cosi' come riconosciuto al genitore affidatario di prole legittima, la descritta situazione appare al Collegio irragionevole e la disciplina attuale di cui agli artt. 155-quater, 2652 e 2653 c.c. deve ritenersi contraria ai principi affermati dai seguenti articoli della Costituzione: l'art. 3, perche' l'omessa previsione nei predetti articoli del codice civile della fattispecie descritta lascia senza tutela, se non, eventualmente, nei limiti del novennio (ove si aderisce alla tesi sopra richiamata), il genitore, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile ed al quale sia stata affidata la prole, nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sulla casa familiare tra la proposizione del ricorso per separazione, contenente istanza di affidamento dei figli e di assegnazione della predetta casa, e la pronuncia del provvedimento di assegnazione; gli artt. 3 e 24, perche' la durata del processo di separazione rischia di vanificare le aspettative del coniuge affidatario e, quindi, dei figli sulla casa familiare privandoli di ogni tutela nei confronti di terzi che abbiano acquistato diritti sulla predetta casa prima che il giudice si sia pronunciato sull'istanza di assegnazione; gli artt. 29, 30 e 31, perche' i predetti articoli del codice civile non garantiscono l'effettiva conservazione del vincolo di destinazione impresso all'abitazione domestica nel preminente interesse morale e materiale dei figli i quali aspirano, anche dopo la separazione dei genitori, a rimanere nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori. Tanto premesso in fatto e diritto, deve essere disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla Cancelleria sono affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.